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Gazzettino – Citta’ metropolitana, “fuga” possibile

Posted by Opzione Zero in Rassegna stampa | 0 Comments

28

mar

2015

SENTENZA –  Zaia: «La Corte Costituzionale consentirà ai Comuni di uscire dal nuovo ente provinciale»

Riconosciuta la possibilità di eleggere il sindaco: «Ma il primo tocca al capoluogo»

Tutti dentro alla Città metropolitana, ma con la possibilità anche di uscirne. E se il primo sindaco metropolitano sarà giocoforza quello del capoluogo, non è escluso che i successivi possano essere scelti per elezione diretta. Insomma, se la sentenza n.50 della Corte Costituzionale, depositata giovedì, ha bocciato il ricorso presentato da Regione Veneto, Puglia, Campania e Lombardia, dall’altro canto la Consulta apre spiragli per i quali molti Comuni della provincia si stanno battendo ormai da anni per far sentire la propria voce nei confronti di Venezia.

«Nello sconcerto, rimane la certezza che i ricorsi quindi sono stati tutt’altro che inutili – commenta il governatore Luca Zaia -. La Corte costituzionale è stata costretta ad affermare una regola che la legge 56 del 2014 non prevedeva, ovvero ha dovuto aggiungere che dalla Città metropolitana i Comuni potranno uscire. Così ad esempio Chioggia, Dolo o altri Comuni potranno lasciare Venezia e questo, in ogni caso, perlomeno aumenterà il loro potere negoziale nella definizione dello statuto della Città metropolitana». Cose da far tirare un sospiro di sollievo a sindaci come Mestriner di Scorzé o a Sensini di Fossalta di Piave, fortemente scettici sulla Città metropolitana, ma non solo a loro. “Se possono aderirvi i Comuni delle province limitrofe – scrive la Consulta – ciò per implicito comporta anche la speculare facoltà di uscirne da parte dei Comuni della provincia omonima”.

Ma la Corte Costituzionale sottolinea anche che le Città metropolitane sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti e, in merito alla figura del sindaco metropolitano, “per un verso, la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di provincia non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale, attesi il particolare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo”. Una nomina, precisano ancora i giudici costituzionali “che non è comunque irreversibile, restando demandato allo statuto della Città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco”. Statuto che per quanto riguarda Venezia è attualmente in discussione da parte dei sindaci (senza fare però ancora i conti con “l’oste” veneziano, visto il commissariamento di Ca’ Farsetti), mentre otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono già nell’esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono già stati approvati il 31 dicembre scorso.

 

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